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Ordinanza — n. 12087/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge to first-instance reasoning and lack of procedural basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12087/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nicola Di Mario inadmissible and ordered him to pay court costs. The first ground was rejected because the alleged violation of defensive production rights did not match the specific procedural sanction and lacked a decisive impact on the verdict. The second ground was barred as it merely complained about the first-instance reasoning without legal merit. Consequently, the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility in a criminal appeal.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. C) cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it challenges the reasoning of the first-instance judgment without legal basis or constitutes mere factual complaints that do not affect the legal outcome.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defensive production rights first instance reasoning procedural sanction mismatch mere factual complaints accertamento medico incompleto prova insufficiente dell'aggravamento clinico minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. C) cod. proc. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Nicola Di Mario, con il quale si deduce nullità ex art. 178, comma 1, lett.
Art. 360, n. 1, lett. b) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIO NICOLA nato a AGNONE il 13/02/1954 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Nicola Di Mario, con il quale si deduce nullità ex art. 178, comma 1, lett. C) cod. proc. pen. in conseguenza della preterizione di produzioni difensive, intese a comprovare le condizioni di salute dell'imputato, è manifestamente infondato in quanto, da un lato, la denunciata violazione non è presidiata dalla sanzione processuale evocata; dall'altro, non è dato ravvisare nel caso di specie alcun vizio della motivazione conseguente alla denunciata omissione valutativa, non specificando il ricorrente quale decisivo elemento, in ipotesi ignorato, avrebbe determinato un diverso epilogo decisorio, vedendosi in tema di minaccia aggravata dall'uso di un'arma impropria;

Considerato che il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché - oltre a riferirsi ad un'ordinanza - si rivela essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, che rimarca anche la reiterazione delle minacce, in tal modo dando corpo al dolo generico, mente il ricorrente insiste nel descrivere il movente, inidoeno ad incidere, nella stessa prospettazione difensiva, sulla rilevanza penale del fatto);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pr