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Ordinanza — n. 12086/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12086/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Ranalli and Lhasni inadmissible. The appellants contested the lower court's reasoning regarding their responsibility for aggravated attempted theft, arguing insufficient identification of agents. The court rejected these arguments as mere factual complaints that were already adequately examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals based solely on factual complaints or mere dissatisfaction with the facts are inadmissible in the jurisdiction of the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeals factual complaints Court of Cassation criminal procedure merely reproachful tentato furto licenziamento per furto furto aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RANALLI GIULIO VITTORIO nato a LANCIANO il 22/04/1991 LHASNI ISMAIL nato il 08/03/1984 avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, rispettivamente proposti nell'interesse di Giulio Vittorio Ranalli e Ismail Lhasni, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei medesimi per il reato di tentato furto aggravato in concorso, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 sulla certezza dell'identificazione degli agenti);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore I ridente