Italian court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded legal arguments regarding property and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Paolo Chiacchio inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the first argument challenging the legal qualification of property taking through garage entry to be manifestly unfounded based on established case law. Additionally, the second argument regarding the denial of general mitigating circumstances was rejected because the lower court provided sufficient reasoning on decisive elements. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to pay expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the legal qualification of facts aligns with consolidated jurisprudence or when the lower court's denial of mitigating circumstances is supported by a congruent reference to relevant elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIACCHIO PAOLO nato a MONTENERO DI BISACCIA il 10/07/1962 avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c,L
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ascritto a Paolo Chiacchio, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020, Gemottine, Rv. 278446, relativamente all'impossessamento di beni attraverso l'introduzione in un garage); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila In favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il resident