Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit in criminal liability cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's declaration of criminal responsibility for aggravated theft was flawed due to insufficient fact-finding and omitted investigative activities. The court rejected these claims as mere expressions of dissatisfaction with the facts, noting that the lower court had already thoroughly and correctly addressed the legal arguments regarding the appellant's liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based solely on factual dissatisfaction or mere complaints without new legal grounds are inadmissible in criminal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRIGNO ARCANGELO nato a MAZZARINO il 23/11/1971 avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Arcangelo Ferrigno per i reati di furto aggravato, consumato e tentato, commessi nel medesimo contesto spazio-temporale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla ritenuta responsabilità per entrambi i reati contestati, risultando sui punto incensurabilmente svolto il percorso giustificativo rassegnato anche in relazione al capo b), in assenza di travisamenti rilevanti, non dispiegando rilievo essenziale la denunciata omissione di attività di ricognizione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente