Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific procedural arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Nazidir Da Costa inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for prescription of the crime and alleged a violation of defense guarantees under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but failed to provide specific details. The court rejected these claims as manifestly unfounded and generic, noting that the trial delays were caused by the appellant's own requests for adjournments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to specify the violation of defense guarantees or demonstrate the prescription of the crime, especially when procedural delays stem from the appellant's own conduct.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DA COSTA NAZIDIR nato a GANDU( BRASILE) il 28/02/1977 avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c)„
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la prescrizione del reato ascritto a Nazidir Da Costa in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, non considerando il ricorrente le sospensioni del giudizio, per un tempo pari ad un anno, tre mesi e cinque giorni, a seguito di rinvii disposti ad istanza della parte, con conseguente individuazione del termine di estinzione del reato al 1 settembre 2021; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che prospetta vizio della motivazione in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico, limitandosi ad una assertiva denuncia di violazione delle garanzie difensive, non altrimenti specificate;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore I Presidente