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Ordinanza — n. 12080/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints not permitted in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12080/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The sole ground of appeal contested the trial court's finding of criminal responsibility based on circumstantial evidence, which the court deemed insufficient to justify a cassation review. The court ruled that such arguments constitute mere factual complaints rather than legal errors, as they merely reiterate criticisms already adequately addressed by the lower court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or mere expressions of dissatisfaction with the lower court's findings, which must be substantiated by specific legal errors.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Inadmissible Appeal Factual Complaints Circumstantial Evidence Legal Error Requirement Criminal Responsibility imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEPORE DAVIDE nato a BARI il 25/05/1993 avverso la sentenza del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione delle regole probatorie e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Davide Lepore per il reato di tentato furto aggravato in abitazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, a pag. 3, l'articolato compendio indiziario convergente in ordine alla partecipazione del ricorrente all'azione criminosa, non contrastato da plausibili elementi di segno contrario);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente