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Ordinanza — n. 12077/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12077/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued against the lower court's finding of liability for aggravated injuries and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims as mere factual complaints and noted the lower court provided sufficient reasoning for its decisions.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based solely on factual dissatisfaction or lacking specific grounds for the denial of mitigating circumstances are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaint mitigating circumstances aggravated injuries cassation review motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali circostanze aggravanti o attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AJELLO GIANLUCA nato a PALERMO il 16/07/1993 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ci„

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Gianluca Ajello per il reato di lesioni aggravate, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre che riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 42 e 3 sulle fonti di prova ricostruttive del ruolo del ricorrente e sulla irrilevanza della convergente condotta del coimputato Appeso);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3), mentre il ricorrente non deduce quale indicatore, decisivo nella prospettiva invocata, sarebbe stato prospettato ed ingiustificatamente disatteso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il President