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Ordinanza — n. 12076/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for citing already reviewed facts and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12076/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding deportation and the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that the first ground was merely a repetition of issues already properly examined by the trial judge, while the second ground failed because the lower court adequately referenced the decisive elements.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces facts and arguments already fully examined and dismissed by the court of first instance, or if it fails to demonstrate a specific omission of decisive elements when the lower court has provided a sufficient reference to the relevant factors.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of facts generic mitigating circumstances deportation reasoning Court of Cassazione frode alla legge sugli stranieri motivo d'espulsione espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRAYEM MONSEN nato il 12/07/1988 avverso la sentenza del 06/12/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Mohesen Krayem per i reati di cui agli artt. 13 digs. n. 286 del 1998 e 495 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2, che correlano la declinazione di false generalità all'espulsione, debitamente notificata al ricorrente);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2), mentre il ricorrente non prospetta la preterizione di elementi decisivi nella prospettiva invocata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consi