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Ordinanza — n. 12075/2022 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed as grounds for peace court offenses are inadmissible under procedural code provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12075/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the civil party's appeal inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for violations of procedural articles regarding peace court jurisdiction and civil liability, but the court found these grounds inadmissible under specific statutory exceptions. Consequently, the appeal was rejected because the cited defects could not be raised in this procedural context.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 2043 cod. civ.: Appeals regarding defects in judgments concerning peace court offenses are inadmissible if not deducible under statutory exceptions, and other grounds are absorbed by this ruling.

Parole chiave

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peace court jurisdiction civil party appeal procedural inadmissibility motivation defect procedural code provisions motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
280027 — 04) sono proposti fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto non deducibili, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. per i reati di competenza del giudice di pace, anche in caso di impugnazione della parte civile (Sez.
Art. 192 cod. proc. pen.
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali la parte civile Sandoval Juana Del Carmen prospetta vizio della motivazione (per la riconducibilità al predetto vizio della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. V.
Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Considerato che il terzo ed il quarto motivo, con i quali si deduce violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art.
Art. 2043 cod. civ.
e dell'art. 2043 cod. civ., restano assorbiti nel precedente rilievo; Rilevato, pertanto, che il ricorso della parte civile deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 192 cod. proc. pen
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali la parte civile Sandoval Juana Del Carmen prospetta vizio della motivazione (per la riconducibilità al predetto vizio della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 2043 cod. civ
e dell'art. 2043 cod. civ., restano assorbiti nel precedente rilievo; Rilevato, pertanto, che il ricorso della parte civile deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
Sez. Un. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
Sez. 4, n. 38625 del 05/10/2021, Sperati
per i reati di competenza del giudice di pace, anche in caso di impugnazione della parte civile (Sez. 4, n. 38625 del 05/10/2021, Sperati, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANDOVAL JUANA DEL CARMEN nato il 24/06/1962 avverso la sentenza del 23/06/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali la parte civile Sandoval Juana Del Carmen prospetta vizio della motivazione (per la riconducibilità al predetto vizio della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. V. Sez. Un. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 — 04) sono proposti fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto non deducibili, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. per i reati di competenza del giudice di pace, anche in caso di impugnazione della parte civile (Sez. 4, n. 38625 del 05/10/2021, Sperati, Rv. 282058);

Considerato che il terzo ed il quarto motivo, con i quali si deduce violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 2043 cod. civ., restano assorbiti nel precedente rilievo; Rilevato, pertanto, che il ricorso della parte civile deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consiglie