Civil appeal dismissed as grounds for peace court offenses are inadmissible under procedural code provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the civil party's appeal inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for violations of procedural articles regarding peace court jurisdiction and civil liability, but the court found these grounds inadmissible under specific statutory exceptions. Consequently, the appeal was rejected because the cited defects could not be raised in this procedural context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 2043 cod. civ.: Appeals regarding defects in judgments concerning peace court offenses are inadmissible if not deducible under statutory exceptions, and other grounds are absorbed by this ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANDOVAL JUANA DEL CARMEN nato il 24/06/1962 avverso la sentenza del 23/06/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali la parte civile Sandoval Juana Del Carmen prospetta vizio della motivazione (per la riconducibilità al predetto vizio della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. V. Sez. Un. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 — 04) sono proposti fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto non deducibili, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. per i reati di competenza del giudice di pace, anche in caso di impugnazione della parte civile (Sez. 4, n. 38625 del 05/10/2021, Sperati, Rv. 282058);
Considerato che il terzo ed il quarto motivo, con i quali si deduce violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 2043 cod. civ., restano assorbiti nel precedente rilievo; Rilevato, pertanto, che il ricorso della parte civile deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consiglie