Italian court dismisses appeal claiming sentencing error for theft crime after prescription declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Andrea Schirripi inadmissible regarding the sentencing for a residual theft crime. The appellant argued that the detention sentence of one year and four months and the fine of 466 euros were incorrectly calculated after the declaration of extinction due to prescription. The court found the appeal manifestly unfounded because the lower court correctly applied a one-third reduction to the base sentence already indicated in the first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal contesting the correctness of the detention sentence and fine imposed after the declaration of extinction due to prescription is inadmissible if the sentence was calculated by applying the statutory reduction to the base penalty already set in the first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIRRIPPA ANDREA (CUI 00VRLY0) nato a ARZANO il 11/03/1971 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della determinazione della pena all'esito della declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati contestati ad Andrea SchirriPi"tai capi b) e c) è manifestamente infondato, in quanto la sanzione detentiva di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 466 di multa, irrogata al ricorrente per il residuo reato di furto pluriaggravato sub a), è stata quantificata applicando sulla pena base già indicata in primo grado per il predetto reato (anni due di reclusione ed Euro 700 di multa) la diminuente per il rito nella misura di un terzo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente