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Ordinanza — n. 12072/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12072/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12072/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENEDETTI FOSCO nato a MASSA il 23/02/1960 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il ricorso, che contesta violazione di legge e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Fosco Benedetti per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche, in quanto l'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato che, nel caso in esame, ha reso ampia giustificazione della conferma della decisione di primo grado (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12072/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENEDETTI FOSCO nato a MASSA il 23/02/1960 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il ricorso, che contesta violazione di legge e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Fosco Benedetti per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche, in quanto l'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato che, nel caso in esame, ha reso ampia giustificazione della conferma della decisione di primo grado (Sez.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa motivi di cassazione lotta contro la frode eccezione di buona fede irregolarità finanziarie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENEDETTI FOSCO nato a MASSA il 23/02/1960 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il ricorso, che contesta violazione di legge e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Fosco Benedetti per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche, in quanto l'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato che, nel caso in esame, ha reso ampia giustificazione della conferma della decisione di primo grado (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente