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Ordinanza — n. 12071/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12071/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of aggravated theft of electricity and the evaluation of evidence, arguing for mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments were either generic repetitions of issues already decided or constituted mere factual complaints prohibited in a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and Art. 360, n. 1, lett. b) of the Code of Criminal Procedure; Appeals must be specific and substantiated, rejecting generic arguments or mere factual complaints that do not offer new legal grounds or specific critical deductions.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments factual complaints code of criminal procedure review proceedings favoreggiamento attenuazione della pena pena accessoria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLANCO GAETANO nato a NISCEMI il 20/12/1960 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Gaetano Bianco per il reato di furto aggravato di energia elettrica, è genericamente formulato, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta la valutazione probatoria e si prospetta il travisamento delle dichiarazioni rese dal verificatore Cavaleri non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (si veda, in particolare, pag. 4, sulla provvista probatoria posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, non contrastata da specifiche deduzioni critiche);

Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, richiamando l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., è da un lato assertivo, in quanto non si confronta con la specifica motivazione resa riguardo la manomissione della leva del contatore ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del richiesto esito del giudizio di comparazione, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M,. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pre