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Ordinanza — n. 12069/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and generic sentencing challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12069/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Giuseppe Palmeri inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Palmeri argued against the factual basis for his conviction for attempted aggravated theft of electricity and the specific sentencing applied. The court rejected these arguments, ruling that factual complaints are inadmissible in cassation and that a sentence within the statutory median requires only a reference to the relevant indices.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: Mere factual complaints and generic challenges to sentencing determinations within the statutory median are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation admissibility factual complaints sentencing indices statutory median procedural costs abuso di impianti di telecomunicazioni danneggiamento d'impianti elettrici materiale elettrico e apparecchiature radio

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMERI GIUSEPPE nato a GELA il 19/10/1967 avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Premesso che la prescrizione del reato contestato al ricorrente, accertato 1'11 febbraio 2014, non è maturata all'atto della deliberazione della sentenza impugnata, in considerazione delle sospensioni - per un totale di giorni 182 nel giudizio di primo grado e di giorni 60 nel grado di appello - del giudizio correlate ai rinvii disposti su istanza della parte; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Giuseppe Palmeri per il reato di tentato furto aggravato di energia 'elettrica, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico e manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, ove la pena sia determinata - come nel caso di specie - entro la media edittale, è sufficiente il richiamo degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Ir