Cassation court dismisses appeal for public security surveillance breach due to repeated prior convictions and significant delay.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision regarding a breach of public security surveillance obligations. The appellant, De Petris, argued for leniency based on the episodic nature of his delay and lack of intent, despite admitting to a 45-minute lateness in January 2015. The court rejected these arguments, emphasizing the appellant's history of nine prior convictions for similar offenses and the substantial impact of the delay on the protected legal interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.p.; Art. 646 c.p.: When an appellant challenges a conviction for violating public security surveillance measures, the court must assess the totality of the offender's conduct, including prior convictions, to determine if the breach warrants leniency or constitutes a pattern of criminal proclivity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PETRIS ALESSANDRINO nato a SANREMO il 01/09/1962 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e tenuto a presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri entro le ore 10,30, ha adempiuto all'obbligo, gennaio 2015, con quarantacinque minuti di ritardo; che De Petris reitera, in sede di legittimità, censure che, già avanzatea nella competente sede di merito, sono state disattese dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia, ed invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici di merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; che, a fronte di una motivazione esaustiva, ancorché sintetica, il ricorrente si pone in un'ottica di sterile confutazione, proponendo la tesi della episodicità della trasgressione, addebitabile a mera leggerezza, e della carenza di dolo, che i giudici di merito hanno disatteso ponendo l'accento sull'entità del ritardo, più che sufficiente ad offendere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, e ricordando che egli ha riportato ben nove condanne per reato analogo, ciò che, peraltro, osta alla benevola valutazione del suo comportamento, anche in vista dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello ha escluso, con decisione ancora una volta ineccepibile, tenendo, vieppiù, conto della miriade di precedenti penali dell'imputato, espressivi di spiccata proclività al crimine; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13