Cassation court dismisses appeal claiming lack of specific prohibition in preventive measure invalidated criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the absence of a specific prohibition in the preventive measure document excluded his criminal intent, as he believed he was committing only an administrative violation. The court rejected this, ruling that the prefect's order revoking the license and imposing the preventive measure itself created the necessary legal context for criminal liability, making the specific prohibition in the initial report irrelevant to establishing the subjective element of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; The absence of a specific prohibition in the preventive measure report does not negate criminal intent when the revocation of the license and the preventive measure order itself legally establish the context for the contravention.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCATO OTTAVIO nato a CACCAMO il 01/05/1965 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ed avendo subito la revoca della patente, si è, nondimeno, messo alla guida del veicolo a bordo del quale è stato sottoposto a controllo il 10 marzo 2017; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Brancato reitera, in sede di legittimità, una censura già avanzata nella competente sede di merito, che fa leva sull'assenza, tra le prescrizioni impartitegli all'atto della sottoposizione alla misura di prevenzione, di quella afferente al divieto della cui trasgressione si discute, ciò che avrebbe inciso, escludendolo, sull'elemento psicologico del reato, atteso che egli si era rappresentato di commettere un illecito amministrativo anziché penale; ritenuto che l'obiezione è destituita di fondamento, giacché occorre considerare, nella fattispecie, la congiunta operatività del provvedimento prefettizio, regolarmente emesso e notificato al destinatario, con il quale è stata disposta la revoca della patente e della misura di prevenzione, dalla cui esecuzione discende la rilevanza penale, sub specie di contravvenzione ex art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, della condotta in contestazione; che, invece, è priva di rilevanza, in vista dell'accertamento dell'elemento psicologico del reato — peraltro, punibile anche a titolo di colpa — l'assenza, nel verbale di sottoposizione alla sorveglianza speciale, di una prescrizione che, si ribadisce, trova aliunde genesi e fondamento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consi