Cassation appeal dismissed as inadmissible because the non-punishment cause was not raised in the appeal judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the applicant failed to raise the cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code in the appeal judgment. The applicant argued for this cause, but the appellate court did not devolve the matter or address it specifically. The Court applied the established principle that issues not raised in the appeal judgment become res judicata and cannot be introduced in the cassation stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIZZO FRANCESCO nato a MARSALA il 22/10/1964 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e tenuto, tra l'altro, a presentarsi, ogni Martedì e Venerdì, tra le 17,00 e le 18,00, presso il Commissariato di P.S. di Marsala, ha violato detta prescrizione il 12 maggio 2017; che l'unico motivo di ricorso per cassazione attiene a questione, l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non sollevata con i motivi di appello né in sede di conclusioni (cfr. l'epigrafe della sentenza impugnata); che pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore Il President C puccio Virk nzo Si ni DEPOSITATA tN CANCEI.I_ErIA