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Ordinanza — n. 12053/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and rejection of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12053/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the respondent to pay court costs and a fine. The appellant, Barcia, challenged a second-instance decision that rejected his claim of absence due to food procurement and denied generic mitigating circumstances. The court found the lower court's reasoning rational, consistent with investigative findings, and free from logical flaws, thus refusing to intervene.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 62 bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates grounds already examined in the lower courts without presenting new facts or legal arguments, and the denial of generic mitigating circumstances is based on a coherent assessment of the offender's personality and conduct history.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic mitigating circumstances reiteration of grounds second instance review court costs fine momento del reato violazione del segnale luminoso aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 62 bis c.p.
271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod.
art. 133 cod. pen
art. 62 bis cod. pen
271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARCIA TOMMASO nato a PALERMO il 13/12/1982 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e tenuto a non lasciare l'abitazione dopo le ore 20,00, è risultato assente ai controlli effettuati tra le 22,30 e le 23,00; che, con il primo e principale motivo di ricorso per cassazione, Barcia reitera, in sede di legittimità, una censura che, già avanzata nella competente sede di merito, è stata disattesa dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia, ed invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; che, a fronte di una motivazione esaustiva, ancorché sintetica, il ricorrente si pone in un'ottica di sterile confutazione, proponendo la tesi secondo cui egli avrebbe agito per procurarsi del cibo che, a prescindere dalla sua assoluta inconsistenza, non era stata dedotta innanzi al giudice di appello, il quale ha disatteso l'impugnazione sulla scorta di considerazioni di assoluta linearità, dando atto della scrupolosa attività compiuta dalle forze dell'ordine e ri, dell'inattendibilità delle giustificazioni offerte dall'imputato; che analogo giudizio deve essere riservato alla residua doglianza, vertente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; che, premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va invero attestato che la Corte di appello ha ritenuto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche si imponga in ragione delle negative informazioni sulla personalità dell'imputato, condannato in via definitiva per furto, rapina, ricettazione e per plurime violazioni della misura di prevenzione, e della serialità e frequenza delle trasgressioni alle prescrizioni impartitegli; che l'iter argomentativo sviluppato dalla Corte di appello si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente la quale, va ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali;che, al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore Il Pr sidente D puccio V