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Ordinanza — n. 12047/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new evidence and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12047/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the respondent to pay court costs and a fine. The appellant argued she missed a police check due to medication-induced drowsiness and requested generic mitigating circumstances, but the lower court already rejected these claims based on her criminal history and the nature of the offense. The supreme court affirmed that the lower court's reasoning was logical and sufficient, leaving no room for a new factual assessment or reinterpretation of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 607 c.p.p.; Art. 608 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the lower court's reasoning is coherent, exhaustive, and free from logical errors, thereby precluding the supreme court from re-evaluating facts or applying a more favorable interpretation of circumstances.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic mitigating circumstances procedural errors criminal surveillance logical coherence factual assessment court costs fine diritto di visita sorvegliato

Disposizioni normative citate

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Art. 607 c.p.p.
Art. 608 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod.
art. 133 cod. pen
art. 62 bis cod. pen
271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BENEDICTIS LUCIA natqa BARI il 03/06/1967 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la ricorrente è stata tratta a giudizio e condannata perché, sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e tenuta a non lasciare l'abitazione prima delle ore 6,00, è risultata assente ad un controllo effettuato alle ore 1,20; che, con il primo e principale motivo di ricorso per cassazione, la De Benedictis reitera, in sede di legittimità, una censura che, già avanzata nella competente sede di merito, è stata disattesa dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia, ed invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; che, a fronte di una motivazione esaustiva, ancorché sintetica, la ricorrente si pone in un'ottica di sterile confutazione, riproponendo la tesi secondo cui ella non avrebbe udito il campanello perché stordita dal farmaco assunto a fini ansiolitici, che i giudici di merito hanno disatteso sulla scorta di considerazioni di assoluta linearità, dando atto della scrupolosa attività compiuta dalle forze dell'ordine e dell'inattendibilità delle giustificazioni offerte dall'imputata; che analogo giudizio deve essere riservato alla residua doglianza, vertente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; che, premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va invero attestato che la Corte di appello ha ritenuto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche si imponga in ragione delle negative informazioni sulla personalità dell'imputata, condannata in via definitiva per associazione mafiosa, estorsione, lesione personale, usura e rapina, e delle allarmanti modalità del fatto, concretatosi in un allontanamento non consentito in orario notturno; che l'iter argomentativo sviluppato dalla Corte di appello si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dalla ricorrente la quale, va ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali;che, al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C