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Ordinanza — n. 12045/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; confiscation of weapons ordered despite crime extinction via fine payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12045/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the respondent to pay procedural costs and a fine. The respondent had appealed a first-instance decision that extinguished the criminal offense through a fine (oblazione) but ordered the confiscation of weapons. The Court held that while the fine extinguished the crime, it did not prevent the mandatory confiscation of the weapons, which remains a separate legal consequence.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 240, secondo comma, cod. pen.; The payment of a fine to extinguish a crime does not preclude the mandatory confiscation of weapons, as confiscation is an independent obligation not negated by the extinction of the criminal liability.

Parole chiave

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confiscation of weapons extinction of crime oblazione fine inadmissible appeal mandatory confiscation violazioni della legge sulle armi chiusura dell'istruzione penale abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 240, secondo comma, cod. pen.
Legge 22 maggio 1975, n. 152
pen., e 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, anche nel caso di omessa ripetizione della denuncia di detenere armi all'autorità di P.S., in costanza del trasferimento delle stesse (in questo senso cfr., ancora di recente, Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 12791 del 14/03/2012, Sanseverino
Sez. 1, n. 9191 del 14/02/2008, Conti
Sez. 1, n. 9191 del 14/02/2008, Conti, Rv.
Sez. 1, n. 27985 del 15/04/2016, Picardi
204 (così, in specie, Sez. 1, n. 27985 del 15/04/2016, Picardi, Rv.
Sez. 1, n. 25368 del 10/06/2021, Menconi
152, anche nel caso di omessa ripetizione della denuncia di detenere armi all'autorità di P.S., in costanza del trasferimento delle stesse (in questo senso cfr., ancora di recente, Sez. 1, n. 25368 del 10/06/2021, Menconi, non massimata;
Sez. 1, n. 34851 del 12/05/2021, Orto Ricciari
Sez. 1, n. 34851 del 12/05/2021, Orto Ricciari, non massimata; Sez.
Sez. 2, n. 30192 del 10/09/2020, Caliste
34851 del 12/05/2021, Orto Ricciari, non massimata; Sez. 2, n. 30192 del 10/09/2020, Caliste, Rv.
Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich
Sez. 1, n. 1806 del 04/12/2012, Scotti
Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, Trisolino
254213; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, Trisolino, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURA PIETRO nato a NUORO il 13/11/1960 avverso la sentenza del 31/03/2018 del GIP TRIBUNALE di NUOROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente, tratto a giudizio per avere disatteso l'obbligo di denunciare il trasferimento delle proprie armi e munizioni, legittimamente detenute, dal luogo già indicato ad altre abitazioni, ha proposto appello, successivamente qualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come ricorso per cassazione, avverso la sentenza con cui, dichiarato non doversi procedere in ordine alla contravvenzione ascrittagli perché estinta a seguito del pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, è stata ordinata la confisca delle armi e delle munizioni de quibus agitur; ritenuta, in primo luogo, l'inammissibilità della richiesta — ribadita da Mura ancora con la memoria del 28 settembre 2021 — di assoluzione, nel merito, per insussistenza dell'addebito, conseguente al rilievo, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, per cui «Il versamento della somma stabilita a titolo di oblazione determina l'estinzione del reato, con la conseguenza che il giudice non può pronunciare il proscioglimento con formula più favorevole, salvo che l'insussistenza del fatto o la sua non attribuibilità all'imputato non emerga dal tenore dell'imputazione, essendo preclusa ogni possibilità di effettuare accertamenti di merito» (Sez. 3, n. 12791 del 14/03/2012, Sanseverino, Rv. 252396;

Sez. 1, n. 9191 del 14/02/2008, Conti, Rv. 239510); ritenuto che, comunque, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che condotte del tipo di quella ascritta all'odierno ricorrente mantengono rilevanza penale anche a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (così, in specie, Sez. 1, n. 27985 del 15/04/2016, Picardi, Rv. 267657); che, quanto alla confisca di armi e munizioni, va osservato, in ossequio al condiviso indirizzo costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità, che la confisca delle armi trova applicazione, ai sensi degli artt. 240, secondo comma, cod. pen., e 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, anche nel caso di omessa ripetizione della denuncia di detenere armi all'autorità di P.S., in costanza del trasferimento delle stesse (in questo senso cfr., ancora di recente, Sez. 1, n. 25368 del 10/06/2021, Menconi, non massimata;

Sez. 1, n. 34851 del 12/05/2021, Orto Ricciari, non massimata; Sez. 2, n. 30192 del 10/09/2020, Caliste, Rv. 280232); che il provvedimento di confisca, peraltro, ha natura obbligatoria e non è impedito dalla rilevazione dell'estinzione del reato, anche per oblazione, «restando escluso solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello dì appartenenza dell'arma a persona estranea al reato» (Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458; Sez. 1, n. 1806 del 04/12/2012, dep. 2013, Scotti, Rv. 254213; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, Trisolino, Rv. 246532); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore Il r ider4e Dan C 7cio Vin nzei ani DEPOSITA