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Ordinanza — n. 12043/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to failure to sign by a registered defense lawyer as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12043/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it was signed personally by the defendant rather than by a registered defense lawyer. The defendant argued for the appeal's validity, but the court strictly applied procedural rules requiring such documents to be signed by qualified counsel. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Appeals must be signed by registered defense lawyers, and personal signature by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal procedure defense lawyer requirement personal signature invalidity court costs liability procedural inadmissibility difetto di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate difesa obbligatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIONTA VALENTINO nato a TORRE ANNUNZIATA il 14/01/1953 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARId at-e-a-vvi9e-erfte-per-t i ; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore Il Pr siden e D uccio Vin reaz DEPOSITATA IN CANCELLERIA O