Cassation court dismisses appeal against revocation of semi-liberty due to theft convictions and lack of trust.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Spinelli's appeal inadmissible regarding the revocation of his semi-liberty measure. The Tribunal of Surveillance revoked the measure because Spinelli's thefts severely damaged the trust required for alternative treatment. The court rejected Spinelli's arguments as lacking rational foundation and relying on privileged information from prison authorities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 51, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354; The revocation of semi-liberty is justified when the convicted person's conduct causes grave damage to the fiduciary relationship with supervisory organs, rendering the measure unattainable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI VINCENZO nato a PESCARA il 22/12/1975 avverso l'ordinanza del 20/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso si pone in un'ottica di mera confutazione rispetto al provvedimento impugnato, con il quale è stata disposta, nei confronti di Vincenzo Spinelli, la revoca della semilibertà per essersi il condannato reso protagonista di gravi condotte di furto, tentato e consumato, nelle date del 3 e del 6 ottobre 2020; che il Tribunale di sorveglianza ha congruamente ritenuto il fallimento dell'azione rieducativa in ragione del grave vulnus arrecato da Spinelli, con il suo comportamento, al rapporto fiduciario tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, in carenza del quale la misura alternativa non può trovare attuazione e, se disposta, deve essere revocata ai sensi dell'art. 51, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 (così, in giurisprudenza, Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro Velasquez, Rv. 277452;
Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, Farouq, Rv. 248357). che Spinelli si limita a proporre una diversa ricostruzione della due vicende che non si giova di adeguati riscontri sul piano probatorio, laddove il provvedimento impugnato trae spunto dalle informazioni trasmesse, rispettivamente, dalla Direzione della Casa circondariale di Pescara e dai Carabinieri della Stazione di Bomba, cui ha correttamente riconosciuto, ai fini considerati, fede privilegiata; che il ricorso si palesa, pertanto, inidoneo ad enucleare fratture deficit razionali ovvero profili di contraddittorietà all'interno di un apparato motivazionale che appare, conclusivamente, ineccepibile; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consig