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Ordinanza — n. 12039/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on execution of concurrent sentences due to lack of specific argumentation on statutory criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12039/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to substantiate his claim regarding the calculation of partial cumulations. While the lower court applied material criteria based on the date of the latest criminal act, the appellant argued for a legal criterion without explaining how Article 78 of the Penal Code would alter the start date. The court ruled that re-litigating a question already rejected by the execution judge without addressing the specific legal consequences of the proposed criterion violates procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 657, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 78 cod. pen.: An appeal against an execution order is inadmissible if the appellant fails to specify the reasons and extent to which the proposed legal criterion would determine the commencement date of the penalty, thereby re-litigating a matter already decided by the execution judge.

Parole chiave

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execution of sentences partial cumulations inadmissible appeal concurrent penalties procedural requirements commencement date penal code formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 78 cod. pen.
art. 78 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORITO GIUSEPPE nato a CUTROFIANO il 01/11/1965 avverso l'ordinanza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il giudice dell'esecuzione, dopo avere offerto una esaustiva e pertinente ricostruzione degli istituti che presiedono al computo ed alla decorrenza dell'espiazione nel caso di esecuzione di pene concorrenti, ha spiegato che, nel caso di specie, Giuseppe Fiorito, mentre stava scontando, a partire dal 24 novembre 1998, la pena indicata nel provvedimento di cumulo del 12 novembre 1999 (successivamente aggiornato il 6 marzo 2001 e, quindi, il 27 settembre 2004), ha commesso un ulteriore reato, la cui consumazione si è protratta sino all'i novembre 2001, ciò che ha determinato, in ossequio alla previsione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la formazione di cumuli parziali, l'ultimo dei quali ha iniziato a decorrere dal giorno di cessazione dell'ultima condotta criminosa; che, nel contesto così delineato, il ricorrente ripropone, in sede di legittimità, la doglianza incentrata sull'applicazione del criterio di computo del cumulo giuridico, in luogo di quello materiale, che il giudice dell'esecuzione ha stimato infondata perché afferente ad istituti che, nel caso in esame, non incidono sulla determinazione della data di decorrenza dell'espiazione; che, così facendo — e riproponendo, va opportunamente aggiunto, una questione già sottoposta, in precedenza, al giudice dell'esecuzione, che la ha respinta con ordinanza del 3 giugno 2020 — egli non si confronta con la decisione ed omette, in particolare, di indicare per quale ragione ed in quale misura l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. avrebbe determinato la fissazione della decorrenza della pena attualmente in esecuzione all'I. novembre 2001, anziché al 24 novembre 1998, che si è detto essere il portato, invece, della commissione di un ulteriore reato in costanza di espiazione e della conseguente, necessitata scissione del cumulo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2