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Ordinanza — n. 12037/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to failure to sign by a registered defense lawyer as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12037/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the accused rather than by a registered defense lawyer. The defense argued for the appeal's validity, but the court strictly applied procedural rules requiring such documents to be signed by qualified counsel. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Appeals in criminal proceedings must be signed by a registered defense lawyer, and failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal procedure appeal defense lawyer requirement inadmissible appeal personal signature invalidity court costs and fine difetto di sottoscrizione difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBURDI ANGELO nato a FROSINONE il 22/07/1981 avverso l'ordinanza del 10/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdate-awise-aile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore Dani C#uccio DEPOSITATA IN CANCELLERIA -