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Ordinanza — n. 12035/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against second-instance plea deal due to waiver of acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12035/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived all grounds for acquittal to agree on a specific sentence in the second instance. The defense and the Public Prosecutor had mutually accepted the penalty reduction, leading the appellate court to limit its review to the agreed terms without addressing the appellant's original claims of non-responsibility. Consequently, the court ruled that any challenge to the waived acquittal arguments is precluded by the procedural effects of the plea deal.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; The partial waiver of appeal grounds regarding acquittal creates a preclusive effect that bars subsequent cassation appeals challenging those specific non-responsibility arguments.

Parole chiave

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plea deal in appeal waiver of acquittal grounds procedural preclusion second instance sentencing cassation inadmissibility abbandono del procedimento penale adeguamento della pena prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod.
Art. 589, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 599-bis cod. proc. pen
249269); che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini
pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro
pen., limita, in altri termini, la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv.
Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra
Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, Izzo
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOGNA PIETRO nato a TRANI il 29/07/1977 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdate-avv450-a1-1-e--partit udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato presentato avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che dispone che «La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo»; che, in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); che le parti, infatti, esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato — salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata — da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715); che la rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto di affermazione di responsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicché deve reputarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello; che il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., limita, in altri termini, la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258); ciò, in quanto la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata sui capi e punti oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448;

Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, dep. 2011, Izzo, Rv. 249269); che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. risulta, per contro, ammissibile qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; che, diversamente, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, ivi compresa quella irrogata a titolo di continuazione, che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102;

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); che, nel caso in esame, la difesa di Capogna ed il Procuratore generale territoriale hanno concordato, davanti al Giudice di secondo grado, l'accoglimento del motivo concernente la misura della pena, che hanno rideterminato nei termini poi recepiti, con motivazione del tutto adeguata in punto di congruità della sanzione, dalla Corte di appello, con la conseguente rinuncia a qualsivoglia, differente motivo di censura da parte dell'imputato, ivi compresi quelli relativi alla responsabilità dello stesso Capogna in ordine ai reati ascrittigli; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme