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Sentenza — n. 12034/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for violating special surveillance obligations due to unconstitutionality, but upholds other charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12034/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's conviction for violating special surveillance obligations because the administrative act imposing the obligation was declared unconstitutional. While the appeal regarding the constitutionality of the specific obligation was admitted, the Court rejected arguments concerning general mitigating circumstances and recidivism for the remaining charges. Consequently, the Court re-sentenced the defendant for the contravention only, applying the statutory minimum without the recidivism increase.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 73, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159: When a provision imposing obligations under special surveillance is declared unconstitutional, the conviction for violating such obligations must be annulled, but the judgment remains valid regarding other distinct charges where the statute of limitations has not expired.

Parole chiave

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special surveillance obligations unconstitutional administrative act partial annulment of judgment statute of limitations recidivism exclusion guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.
Art. 73, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
276978); che, per quanto concerne, invece, la contravvenzione ex art. 73 d.lgs.
Art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
268966); che, a questo punto, può procedersi, ai sensi dell'art. 620, lett.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 62 bis cod. pen
271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 2, n. 29642 del 30/05/2019, Tamé
25 del 2019» (Sez. 2, n. 29642 del 30/05/2019, Tamé, Rv.
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BISICCHIA PIETRO nato a CATANIA il 03/07/1982 avverso la sentenza del 14/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e destinatario di revoca della patente, in forza di apposito provvedimento dell'autorità amministrativa, è stato sorpreso alla guida di un'autovettura, nonché per avere opposto violenta resistenza al personale di polizia intervenuto nell'occasione; che il motivo vertente sulla legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha valorizzato, in senso ostativo, il corposo curriculum giudiziario dell'imputato, gravato da condanne definitive per furto, ricettazione, violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, commessi in un arco temporale circoscritto, ed ha, per contro, stimato l'irrilevanza della confessione che, in quanto intervenuta a fronte di un quadro probatorio già definito, non può essere intesa quale sintomo di sincero ravvedimento; che, al riguardo, pertinente si rivela il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); che parimenti incensurabile è la motivazione con la quale la Corte di appello ha disatteso il motivo di impugnazione relativo all'applicazione della recidiva, dando conto della maggiore riprovevolezza di una condotta criminosa che, avuto riguardo ai già indicati precedenti penali dell'imputato, concorre a mettere in evidenza la più accentuata colpevolezza e la maggiore pericolosità sociale dell'agente; che, sotto altro aspetto, l'esame del certificato del casellario giudiziale in atti conferma la correttezza della valutazione operata dal giudice di merito, non constando l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, disposto, peraltro, dal Tribunale di sorveglianza di Catania, in data 2 ottobre 2019, con riferimento a solo due (quelle pronunziate, rispettivamente, con sentenze del 6 luglio 2017 e del 15 gennaio 2018) tra le condanne che fondano lo status di recidivo di Pietro Bisicchia; che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «L'estinzione di ogni effetto penale, determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, comporta che delle relative condanne non sì deva tener conto ai fini della recidiva» (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688) e che detta estinzione può essere rilevata nel giudizio di legittimità, qualora sia stata documentata dal ricorrente e riguardi un punto, oggetto di ricorso per cassazione, devoluto ai giudici di merito (Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018, G., Rv. 273941), sicché, in difetto di precise e sicure informazioni in merito all'esito della misura alternativa, quelle condanne possono senz'altro essere considerate in vista dell'applicazione della recidiva; che, analogamente, inammissibile è il terzo motivo di ricorso — afferente al diniego della continuazione tra la violazione della normativa in materia di misure di prevenzione, rientrante nel fuoco dell'originaria programmazione, e la reazione all'improvviso, occasionale e non preventivato intervento delle forze dell'ordine — che Bisicchia articola svolgendo considerazioni di mera confutazione rispetto al percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello, che si palesa scevro da fratture razionali e profili di contraddittorietà e, per contro, aderente alle emergenze istruttorie ed ossequioso degli indirizzi ermeneutici formatisi sul punto; che, preso atto dell'inammissibilità di tutti i motivi dedotti dal ricorrente, deve, piuttosto, officiosamente notarsi che i giudici di merito, al capo a), hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato anche in relazione al reato sanzionato dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere egli contravvenuto all'obbligo di rispettare le leggi contenuto nel provvedimento impositivo della sorveglianza speciale; che, al riguardo, occorre ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 25 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi»;che si impone, di conseguenza, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla fattispecie criminosa interessata dalla pronunzia di incostituzionalità, in attuazione del principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «L'inammissibilità del ricorso per cassazione, tranne che per tardività, non preclude la possibilità di dichiarare l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla condanna di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 25 del 2019» (Sez. 2, n. 29642 del 30/05/2019, Tamé, Rv. 276978); che, per quanto concerne, invece, la contravvenzione ex art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per cui è decorso, in epoca successiva alla decisione impugnata, il termine prescrizionale massimo di cinque anni, deve farsi applicazione del distinto principio stando al quale «In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello» (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966); che, a questo punto, può procedersi, ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen. e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, a rideterminare la pena per la menzionata contravvenzione sulla base delle statuizioni del giudice di merito — che la aveva fissata a titolo di aumento per la continuazione con il più grave delitto, in relazione al quale viene qui disposto l'annullamento — partendo, sulla base dei criteri indicati all'art. 133 cod. pen., dal minimo edittale di sei mesi di arresto, da ridursi della metà per la scelta del rito abbreviato, onde, esclusi sia, in ragione della natura contravvenzionale dell'illecito, l'aumento per la recidiva che, in virtù della definitività della relativa statuizione, la concessione delle circostanze attenuanti generiche, si perviene alla pena finale di tre mesi di arresto;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, contestato al capo A), perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, ridetermina la pena inflitta all'imputato p 4ti siil ... reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, pure contestato al capo A), in r Fe rum:4 di arresto, ferma la pena per il reato di cui al capo B). Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso. Così deciso il 13