Cassation court dismisses appeal against preventive measure for selling goods instead of authorized warehouse work.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that his street vending was covered by his authorization to work as a warehouseman, but the lower court found his conduct undermined police control. The supreme court upheld the lower court's rational interpretation of the facts and the statutory provisions governing preventive measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen. establishes that appeals against preventive measures are inadmissible when the lower court's factual findings are rational and coherent with the legislative intent of the measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPEZZI GAETANO nato a PALAGONIA il 07/02/1963 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza ed a autorizzato ad allontanarsi al solo fine di svolgere l'attività di magazziniere presso la sede della ditta «Fruttissima 2», è stato sorpreso nell'atto di svolgere, invece, attività di vendita ambulante; che, con il primo e principale motivo di ricorso per cassazione, Spezzi reitera, in sede di legittimità, una censura che, già avanzata nella competente sede di merito, è stata disattesa dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia, ed invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; che, a fronte di una motivazione esaustiva, ancorché sintetica, il ricorrente si pone in un'ottica di sterile confutazione, riproponendo la tesi secondo cui l'attività a cui egli attendeva, in compagnia del figlio, all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine era ricompresa nell'ambito della autorizzazione rilasciatagli, che i giudici di merito hanno disatteso sulla scorta di considerazioni di assoluta linearità, osservando, in specie, che la condotta serbata è idonea a compromettere le possibilità di controllo delle forze dell'ordine, vanificando le ragioni di prevenzione sottese alla misura applicata; che analogo giudizio deve essere riservato alla residua doglianza, vertente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, che non appare ulteriormente contenibile per avere i giudici di merito fissato la pena base nel minimo di legge di un anno di reclusione ed averla successivamente ridotta di un terzo ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. e, ulteriormente, per la scelta del rito abbreviato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Cons