Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence proving a unified criminal program for continued punishment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply the legal institution of continuation. The appellant argued for a unified criminal program, but the court found the judge's reasoning based on the five-year timeline, varied execution methods, and lack of premeditation for future crimes to be sound and free from logical flaws. Consequently, the court rejected the generic objections and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The institution of continuation requires concrete indicators of a unitary criminal program, such as homogeneity and temporal contiguity, and cannot be established on mere presumptions or generic assertions of premeditation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALGERI ANTONINO nato a PALERMO il 17/05/1989 avverso l'ordinanza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596); che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»; che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; che, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha spiegato, ricorrendo ad un apparato argomentativo completo e logico, perché il vincolo della continuazione non possa essere riconosciuto, rilevando, a tal fine, che Algeri è stato protagonista di una pluralità di reati che, seppure riconducibili alla medesima tipologia criminosa (reati contro il patrimonio e, in particolare, riciclaggio e ricettazione di veicoli, oltre ad un'estorsione aggravata riguardante la restituzione di un mezzo provento di furto), si snodano lungo un arco temporale amplissimo, che raggiunge il quinquennio, e sono connotati da diverse modalità esecutive (egli, invero, dopo avere inizialmente agito in autonomia, si è quindi unito, in evidente progressione criminosa, ad un gruppo dedito al furto ed alla ricettazione di veicoli ed all'estorsione ai danni dei proprietari di tali mezzi in vista della loro restituzione), onde è impossibile ipotizzare che egli, all'atto di riciclare, nel 2010, una Motoape rubata, avesse in animo di commettere, a distanza di svariati anni, analogo reato in relazione ad un'autovettura o di partecipare ad una più organizzata attività illecita di natura estorsiva; che, a fronte di tali convincenti e lineari considerazioni, il ricorrente articola obiezioni di tangibile ed assoluta genericità, fondate sul richiamo ad indirizzi ermeneutici la cui, pur corretta, enunciazione non trova pendant nella concreta indicazione di elementi sintomatici della preventiva ed unitaria programmazione dei delitti de quibus agitur; che Algeri, in altri termini, è autore di una censura tangibilmente generica, oltre che volta a confutare — senza enucleare specifici profili di illegittimità — le pertinenti argomentazioni del giudice dell'esecuzione, il quale ha chiarito, senza incorrere in contraddizioni o in affermazioni manifestamente illogiche, per quale ragione debba ritenersi la reciproca autonomia delle singole deliberazioni criminose; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore Il P side te Da