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Ordinanza — n. 12031/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12031/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12031/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARDHO ARTUR nato il 01/12/1979 I P9t avverso-lle-mdinarrza del 04/08/2020 del 1T-143. SORVEGLIANZA di TORINO -dats-alAcisoa-aike-paft-i; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato proposto avverso provvedimento meramente interlocutorio, con il quale, rigettata l'istanza di applicazione provvisoria della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, il Magistrato di sorveglianza ha disposto la trasmissione degli atti al competente Tribunale di sorveglianza per l'ulteriore corso del procedimento; ritenuto che pertinente si palesa, al riguardo, il richiamo all'indirizzo ermeneutico, formatosi con riferimento ad altra misura alternativa alla detenzione, secondo cui «In materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria» (Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pillai, Rv. 273145). che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12031/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TORINO -dats-alAcisoa-aike-paft-i; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato proposto avverso provvedimento meramente interlocutorio, con il quale, rigettata l'istanza di applicazione provvisoria della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, il Magistrato di sorveglianza ha disposto la trasmissione degli atti al competente Tribunale di sorveglianza per l'ulteriore corso del procedimento; ritenuto che pertinente si palesa, al riguardo, il richiamo all'indirizzo ermeneutico, formatosi con riferimento ad altra misura alternativa alla detenzione, secondo cui «In materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria» (Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pillai, Rv. 273145). che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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soppressione dell'aiuto sociale sospensione provvisionale dipendenza dall'assistenza sociale assistenza sociale retroattiva chiusura della procedura di assistenza giudiziaria revoca dell'aiuto d'emergenza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARDHO ARTUR nato il 01/12/1979 I P9t avverso-lle-mdinarrza del 04/08/2020 del 1T-143. SORVEGLIANZA di TORINO -dats-alAcisoa-aike-paft-i; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato proposto avverso provvedimento meramente interlocutorio, con il quale, rigettata l'istanza di applicazione provvisoria della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, il Magistrato di sorveglianza ha disposto la trasmissione degli atti al competente Tribunale di sorveglianza per l'ulteriore corso del procedimento; ritenuto che pertinente si palesa, al riguardo, il richiamo all'indirizzo ermeneutico, formatosi con riferimento ad altra misura alternativa alla detenzione, secondo cui «In materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria» (Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pillai, Rv. 273145). che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore Danide Canuccio DE POSiTATA IN CANCELL