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Ordinanza — n. 12028/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of personality evolution and social danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12028/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant probation to the defendant. The defendant argued for alternative measures, but the court found no evidence of personality evolution or genuine reintegration efforts. The decision relied on the statutory requirement that probation requires a demonstrated process of amendment and a lack of social danger.

Regesto Legislator

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Art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354; The court must evaluate subsequent conduct to determine if probation contributes to reeducation and prevents recidivism, and appeals are inadmissible when the lower court's discretionary assessment lacks logical flaws.

Parole chiave

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probation denial personality evolution social danger assessment reintegration measures Cassation inadmissibility discretionary judgment recidivism prevention pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354
SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; i Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, in linea generale, che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n.
Art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354
SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; i Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, in linea generale, che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018
Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010
Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009
Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv.
Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995
244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv.
Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009
354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione dì nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv.
Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010
Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992
247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto; che le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAUDZAI WAHID GUL nato il 01/09/1991 avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; i Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, in linea generale, che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione dì opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato; che il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale:

è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; che, dunque, il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984;

Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413); che, se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione dì nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745); che il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata; che rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazíone e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto; che le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio; che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha disatteso l'istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione sul rilievo dell'assenza di segnali di positiva evoluzione della personalità del condannato, il quale, sprovvisto di opportunità lavorative lecite e di domicilio idoneo all'esecuzione penale, non risulta avere avviato un approfondito processo di revisione critica del passato deviante né manifestato la volontà di una reale risocialìzzazione, e della persistenza, piuttosto, della pericolosità sociale, attestata dalle numerose pendenze per reati di varia natura, che egli avrebbe commesso sino ad epoca assai recente, taluni dei quali di non marginale allarme sociale (violazione della normativa in materia di stupefacentì, resistenza a pubblico ufficiale), nonché dalle riscontrate frequentazioni con pregiudicati, in specie per delitti di narcotraffico; che, a fronte dì un giudizio scevro da vizi razionali e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente si pone in un'ottica di mera confutazione, che non riesce ad individuare fratture logiche nel ragionamento sotteso alla decisione impugnata, incentrato anche sulla inidoneità delle misure prospettate dalla parte a concorrere alla sua riabilitazione e, soprattutto, a prevenire il concreto rischio di recidiva; che il provvedimento impugnato resiste, pertanto, alle censure difensive, in quanto legittima manifestazione della discrezionalità riconosciuta al Tribunale di sorveglianza in vista della delibazione dell'istanza del condannato che, nella fattispecie, è stata rigettata sulla scorta di argomentazioni aliene da qualsivoglia deficit di linearità o coerenza razionale; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente D