Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11979/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11979/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11979/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIOTTI DOMENICO nato a ASCOLI PICENO il 20/10/1966 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Capriotti Domenico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 25 marzo 2019 dal Tribunale di Ascoli Piceno in relazione al delitto di cui all'art. 189, commi 1 e 7, d.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11979/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 189, commi 1 e 7, d.

Parole chiave

Generato dall'IA
denuncia penale atti impugnabili altri capi d'accusa difesa penale asserzione difendibile accusa penale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIOTTI DOMENICO nato a ASCOLI PICENO il 20/10/1966 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Capriotti Domenico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 25 marzo 2019 dal Tribunale di Ascoli Piceno in relazione al delitto di cui all'art. 189, commi 1 e 7, d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in San Benedetto del Tronto il 4 dicembre 2014 senza applicazione della aggravante della contestata recidiva specifica reiterata i nfraqu i nq uenna le. Con riguardo al primo motivo di ricorso, concernente la violazione di legge e il vizio di travisamento della prova in merito alla condotta tenuta dall'imputato, che si sarebbe fermato e successivamente allontanato, dopo aver accertato che la persona offesa non avesse subito alcun danno, si tratta di censura che non supera il vaglio di ammissibilità in quanto tende ad una rivalutazione in fatto delle emergenze istruttorie, già analiticamente esaminate e valutate dai giudici di merito alle pagine 5-7.

Con riguardo al secondo motivo di ricorso, concernente la dedotta violazione della legge penale per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si tratta di censura generica che non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte territoriale a pag. 12 in merito alla vita anteatta dell'imputato e alla sua capacità a delinquere. Considerato che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si confronta solo genericamente o parzialmente con la motivazione del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 lier& stensore Il Presidente , enia rrao Emanuele Di Salvo DEPOSITATO IN CA ' .ELLERIA oggi.