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Sentenza — n. 11976/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11976/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11976/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MILIGHETTI LUCIA nato a CORTONA il 09/02/1977 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Milighetti Lucia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 5 giugno 2020 dal Tribunale di Siena in relazione al reato previsto dall'art.186, commi 2 lett.b) e 2-sexies, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Sinalunga il 27 giugno 2015.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Sentenza — n. 11976/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 285 commesso in Sinalunga il 27 giugno 2015.

Parole chiave

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procedura per diffamazione indicazioni sulla salute denuncia mendace libertà di espressione e d'informazione punibilità dei mass media responsabilità ospedaliera

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62 bis cod. pen
nonché erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MILIGHETTI LUCIA nato a CORTONA il 09/02/1977 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Milighetti Lucia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 5 giugno 2020 dal Tribunale di Siena in relazione al reato previsto dall'art.186, commi 2 lett.b) e 2-sexies, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Sinalunga il 27 giugno 2015.

I motivi di ricorso concernono erronea applicazione della legge penale con riferimento all'onere della prova del corretto funzionamento dell'etilometro, erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.131 bis cod. pen. nonché erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e delle norme concernenti il trattamento sanzionatorio, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. Con riguardo al terzo motivo di ricorso, si tratta di censura non manifestamente infondata per cui deve dichiararsi il reato prescritto alla data del 27 giugno 2020, trattandosi contravvenzione per la quale il termine massimo di prescrizione è stabilito in cinque anni, in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen.

Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputata impone l'applicazione della causa estintiva. Va disposto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Lucia Milighetti, essendo il reato ascrittole estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Siena per quanto di competenza ex art.224, comma 3, cds. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Presidente Emanuele/Di'SaWo DEPOSITATO IN CA og