Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic challenges to trial court's discretionary sentencing and factual assessments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Nouri Mohamed Lamine inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for dangerous driving, arguing errors in the application of traffic and penal codes regarding vehicle visibility and habitual offense evaluation. The court rejected these grounds as generic criticisms that failed to address the trial court's specific reasoning on discretionary sentencing and factual merit, which fall outside the scope of appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 62 bis cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: The Supreme Court cannot substitute its own judgment for the trial court's discretionary sentencing decisions or re-evaluate the intrinsic merit of factual assessments regarding habitual offenses, rendering generic appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOURI MOHAMED LAMINE nato il 04/06/1983 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Nouri Mohamed Lamine ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 19 dicembre 2018 dal Tribunale di Genova in relazione al reato di cui agli artt.186, commi 2 lett.c), 2- bis e 2-sexies decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Genova il 12 novembre 2016.
In data 16 febbraio 2022 risulta depositata memoria con sviluppo dei motivi di ricorso. Con riguardo al primo motivo di ricorso, con il quale si deduce erronea applicazione dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, si tratta di censura generica che omette di confrontarsi con la motivazione fornita dalla Corte territoriale in merito alla chiara visibilità del veicolo parcheggiato in doppia fila, contro il quale il ricorrente ha urtato perdendo il controllo della guida, quale sintomo di correlazione tra lo stato di ebrezza e il sinistro. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 62 bis cod. pen., si tratta di censura tendente a sollecitare una inammissibile sovrapposizione del giudice di legittimità al giudizio discrezionale svolto dai giudici di merito in ordine al trattamento sanzionatorio.
Con riguardo al terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 131 bis cod. pen. sotto il profilo della errata valutazione di abitualità quale elemento ostativo all'applicazione della causa di non punibilità, si osserva che la censura è generica in quanto omette di confrontarsi con il giudizio inerente all'offensività del fatto svolto dalla Corte territoriale, con ponderazioni caratterizzate da un'intrinseca e insuperabile natura di merito; come tali, sono proprie del giudizio di merito e quindi destinate ad essere proposte per essere poi valutate solo in tale sede (Sez.U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659001).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il C liere qstensore Il Presidente, geniar,rao Em uele Di Salvo , / / DEPOSITATO