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Ordinanza — n. 11973/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11973/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11973/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIAFERRI FRANCESCO nato a FAENZA il 30/04/1992 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Tagliaferri Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale, previa riforma in relazione al trattamento sanzionatorio, è stata confermata l'affermazione di responsabilità pronunciata il 6 maggio 2019 dal Tribunale di Ravenna in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.c), 2-bis e 2-sexies, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Caste! Bolognese il 6 novembre 2016.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 11973/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla lettura degli artt.606, comma 3, é -609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Ry.196414).

Parole chiave

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franco tiratore responsabilità per i danni ambientali azione intesa alla dichiarazione di responsabilità pericolo di tortura corresponsabilità della vittima testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Con riguardo al secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIAFERRI FRANCESCO nato a FAENZA il 30/04/1992 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Tagliaferri Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale, previa riforma in relazione al trattamento sanzionatorio, è stata confermata l'affermazione di responsabilità pronunciata il 6 maggio 2019 dal Tribunale di Ravenna in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.c), 2-bis e 2-sexies, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Caste! Bolognese il 6 novembre 2016.

Con riguardo al primo motivo di ricorso, con il quale si deduce assenza di prova in merito allo stato di ebbrezza, si osserva che la censura è manifestamente infondata in quanto trascura il valore probatorio pacificamente ascrivibile all'esame mediante etilometro in base a criteri di valutazione della prova reiteratamente enunciati dalla Corte di legittimità (Sez. 4, n.11679 del 15/12/2020, dep.2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). Con riguardo al secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., si tratta di censura tendente a proporre una valutazione alternativa del disvalore del fatto, puntualmente motivata con riferimento all'entità dell'alterazione, pari quasi al doppio del limite soglia della fattispecie più grave.

Con riguardo al terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce travisamento della prova e vizio di motivazione in relazione alla aggravante del sinistro stradale, si tratta di censura con la quale si propone una diversa lettura delle emergenze istruttorie, chiedendo alla Corte di legittimità una inammissibile rivalutazione del fatto. Con riguardo al quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta l'erronea valutazione di sussistenza dell'aggravante dell'orario notturno e l'omessa motivazione sul punto, si tratta di censura non sottoposta al giudice di appello che, conseguentemente, non era tenuto a 't-Int-Rare fornire motivazione in merito.

Dalla lettura degli artt.606, comma 3, é -609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Ry.196414).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Oon iglier estensore Il Presidente genia er ao Emanuète y /i DEPOS