Ordinanza — n. 11968/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMBARERI GIUSEPPE nato a TORINO il 08/09/1978 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Cambareri Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa a seguito di rito abbreviato dal Tribunale di Torino il 16 novembre 2020 in relazione al reato di cui all'art.186, commi 2 lett.b) e 2-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Druendo il 31 agosto 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11968/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 285 commesso in Druendo il 31 agosto 2017.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMBARERI GIUSEPPE nato a TORINO il 08/09/1978 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Cambareri Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa a seguito di rito abbreviato dal Tribunale di Torino il 16 novembre 2020 in relazione al reato di cui all'art.186, commi 2 lett.b) e 2-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Druendo il 31 agosto 2017.
Considerato che i motivi di ricorso, in cui si afferma che la sentenza è stata emessa in violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. in quanto l'imputato avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto, sono privi di argomentazioni in fatto in diritto a sostegno della censura, così da non consentire alla Corte di valutarne i presupposti ed esprimere un giudizio di fondatezza o infondatezza. Considerato che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si confronta solo genericamente con la motivazione del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il iglie e estensore Il Pri-esiderie geni S rrao Ema,nuele rioi' Sal o / / DEPOSITATO IN C.4,TiCEL