Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of jurisdiction over the criminal trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the territorial court lacked jurisdiction over the criminal trial. The appellant challenged the conviction for drunk driving, arguing flaws in the causal link between alcohol levels and the accident, as well as the application of specific sentencing provisions. The court rejected these arguments, noting the lower court provided sufficient reasoning on causality and offensiveness, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, commi 2 lett.c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 131 bis cod. pen.: The appeal is inadmissible when the territorial court has already established a valid causal link between intoxication and the traffic offense and provided sufficient motivation regarding the specific offensiveness of the act.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGHINI EDUARDO nato il 21/12/1965 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Righini Eduardo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna emessa il 31 maggio 2019 dal Tribunale di Udine in relazione al reato di cui all'art.186, commi 2 lett.c) e 2-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 commesso in Sedegliano il 2 novembre 2017.
In data 28 febbraio 2022 risulta depositata memoria difensiva con sviluppo dei motivi di ricorso. Con riguardo al primo motivo, concernente il vizio di travisamento della prova e di carenza e illogicità della motivazione in relazione al nesso eziologico tra lo stato di ebbrezza e il sinistro stradale, si osserva con rilievo di ordine dirimente che la torte territoriale ha fornito congrua motivazione in relazione alla correlazione causale tra l'elevatissimo tasso alcolemico accertato (2,87 g/I) e la fuoriuscita di strada dell'autovettura condotta dall'imputato, nonostante percorresse un lungo tratto rettilineo in assenza di condizioni atmosferiche avverse o di altre anomalie.
Con riguardo al secondo motivo, concernente l'omessa applicazione dell'art.131 bis cod. pen., si tratta di censura manifestamente infondatg, in quanto la torte territoriale ha fornito espressa e congrua motivazione circa la particolare offensività del fatto concreto a pag.5 della sentenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17 marzo 2022 Il Co lieref,estensore Il Presidente: enia errao Emanuele D/ Salvo i , DEPOSITATO IN CANCE -RIA ogg