Cassation appeal dismissed for exceeding admissibility limits regarding omitted assessment of recidivism under Art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the agreed sentence for crimes involving recidivism, arguing the lower court failed to evaluate the statutory provision on recidivism. The court ruled that this specific ground for review exceeded the permissible scope of a cassation appeal under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised exceed the limits of admissibility, such as contesting an omitted assessment of recidivism when the proper remedy lies elsewhere.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRICO ANTHONY nato a SAVONA il 05/11/1987 avverso la sentenza del 25/10/2021 del TRIBUNALE di SAVONA Clato avviso alle parti' udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Errico Anthony ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Savona indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2 lett.c), 2-bis e 2-sexies, e al reato di cui all'art.116, comma 15, con recidiva nel biennio d.
Igs. 30 aprile 1992, n.285 commessi in Savona il 30 novembre 2019. Considerato che con unico motivo di ricorso, contestando l'omessa valutazione ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., si è proposta una censura che esula dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall' art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Considerato che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610„ comma 5-bis, cod.proc.pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 estensore Il Presidente Se rao Emanuele Di alvo DEPOSITATO IN CANCELLERIAogg