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Ordinanza — n. 11959/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded legal argument and generic comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11959/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly attributed criminal liability to the dog owner rather than the temporary custodian, but the Court found this legal criticism manifestly unfounded because ownership does not exempt one from responsibility. Furthermore, the Court rejected the appeal because the appellant's argument merely generically compared the lower court's reasoning without providing a specific, substantive critique of the actual decision.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the legal criticism is manifestly unfounded or if the appellant merely makes a generic comparison with the lower court's reasoning without a specific, substantive critique of the decision's motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic comparison reasoning manifestly unfounded criticism dog owner liability procedural costs fine facoltà di astenersi dal testimoniare prove fabbricate ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
art. 590 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4 n. 36151 del 15/09/2021, Rizzo
Sez. 3 n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDIANO FABRIZIO nato a MASSAFRA il 05/08/1992 avverso la sentenza del 14/04/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Indiano Fabrizio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Taranto indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace di Taranto il 20 aprile 2018 in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen. commesso in Taranto il 18 maggio 2017.

Con riferimento all'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in merito all'attribuzione del reato al proprietario del cane piuttosto che al detentore, si osserva con rilievo dirimente che si tratta di censura manifestamente infondata atteso che la temporanea assenza del proprietario non lo esime da responsabilità, incombendo su tale soggetto l'obbligo di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire condotte lesive dell'animale. Si richiama, con riferimento alla posizione di garanzia del proprietario dell'animale, Sez.4 n.36151 del 15/09/2021, Rizzo, n.m.

Considerato inoltre che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si confronta solo genericamente o parzialimente con la motivazione del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Iliglie , estensore Il Presidente / genia rrao Emanuele Di Salvo DEPOSITATO IN CANCELLERIA