Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specifically argue against the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's arguments were too generic and failed to specifically critique the lower court's reasoning. The appellant challenged the conviction for a specific crime but did not address the detailed motivations provided by the appellate court regarding the irrelevance of procedural conduct and the denial of general mitigating circumstances. Consequently, the court ruled that such a superficial comparison renders the appeal inadmissible as it ignores the specific arguments contained in the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 133 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reproduces the contested decision without providing a specific, argumentative critique of the reasoning, thereby failing to exercise the function of reasoned criticism required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPIGNANO PASQUALE nato a CASTELLANETA il 01/04/1970 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della dlecisione Carpignano Pasquale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in data 11 novembre 2020 dal Tribunale di Taranto in relazione al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 commesso in Taranto in data 11 ottobre 2017.
Con riferimento al primo motivo, concernente vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., la corte territoriale ha fornito congrua motivazione in relazione alla irrilevanza, nel caso di specie, del comportamento processuale dell'imputato. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, concernente la mancata motivazione circa il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, si tratta di censura manifestamente infondata, a fronte della espressa motivazione fornita dalla corte territoriale sul punto. Considerato che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si confronta solo genericamente o parzialmente con la motivazione del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il iCon iglieré estensore Il Pitesidepte I E génia errao Emànkiele, / bi Salvo DEPOSITATO IN CANC'LLERI