Sentenza — n. 11956/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TANDA DONATELLA MARIA nato a SASSARI il 20/05/1967 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Tanda Donatella Maria ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa il 16 ottobre 2019 dal Tribunale di Sassari in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.c), 2-bis e 2-sexies, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Sassari il 24 aprile 2016.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 11956/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Tanda Donatella Maria ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa il 16 ottobre 2019 dal Tribunale di Sassari in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.c), 2-bis e 2-sexies, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Sassari il 24 aprile 2016.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TANDA DONATELLA MARIA nato a SASSARI il 20/05/1967 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Tanda Donatella Maria ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa il 16 ottobre 2019 dal Tribunale di Sassari in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.c), 2-bis e 2-sexies, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Sassari il 24 aprile 2016.
Il primo motivo di ricorso concerne erronea applicazione degli artt. 186 cod. strada e 379 regolamento di attuazione. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, concernente l'omessa motivazione circa la doglianza difensiva per denegata sospensione condizionale della pena, si tratta di motivo non manifestamente infondato per cui deve dichiararsi il reato prescritto alla data del 24 aprile 2021, trattandosi (), contravvenzione per la quale il termine massimo di prescrizione è stabilito in cinque anni, in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen.
Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputata impone l'applicazione della causa estintiva. Va disposto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Donatella Maria Tanda, essendo il reato ascrittole estinto per prescrizione. P.Q.M» Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione delle sanzioni amministrative accessorie applicate.
Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Sassari per quanto di competenza ex art.224, comma 3, cds. Così deciso il 17 marzo 2022