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Ordinanza — n. 11954/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specifically argue against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11954/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific, argumentative criticism of the lower court's decision. The appellant's arguments were deemed generic and insufficient to challenge the detailed reasoning regarding the accident dynamics and liability allocation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 530, comma 2 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reproduces the grounds for appeal without engaging in specific, argumentative criticism of the contested judgment's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific argumentative criticism generic grounds of appeal procedural law Italy failure to challenge reasoning delitto contro l'ambiente responsabilità per i danni ambientali considerazioni di protezione ambientale

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Con riguardo ai motivi di ricorso, nei quali si deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., motivazione carente e contraddittoria ed errata ricostruzione della dinamica del sinistro, con violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
pen., motivazione carente e contraddittoria ed errata ricostruzione della dinamica del sinistro, con violazione e falsa applicazione dell'art. 530, comma 2, cod.
art. 590 cod. pen
art. 192 cod. proc. pen
Con riguardo ai motivi di ricorso, nei quali si deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., motivazione carente e contraddittoria ed errata ricostruzione della dinamica del sinistro, con violazione e falsa applicazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUCCOLERI CALOGERO nato a FAVARA il 21/02/1954 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Bruccoleri Calogero propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia del 4 aprile 2019 del Tribunale di Agrigento che, all'esito di rito abbreviato, ha condannato l'imputato per i reati di cui all'art. 590 cod. pen.e 189, commi 1 e 6, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commessi in Agrigento il 6 dicembre 2016. Con riguardo ai motivi di ricorso, nei quali si deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., motivazione carente e contraddittoria ed errata ricostruzione della dinamica del sinistro, con violazione e falsa applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., si osserva con rilievo dirimente che le deduzioni del ricorrente tendono ad una rivalutazione del compendio istruttorio, valutato secondo le regole del rito abbreviato, già adeguatamente e congruamente esaminato dai giudici nelle due fasi di merito.

Il ricorso omette di confrontarsi con le puntuali indicazioni contenute nella sentenza impugnata sia con riguardo alle emergenze fondanti l'identificazione del responsabile dell'investimento sia con riguardo alla ricostruzione della dinamica e delle rispettive responsabilità del conducente del veicolo e del pedone. Considerato che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si confronta solo genericamente o parzialnnente con la motivazione del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 IlcT'Tigliere e tensore