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Ordinanza — n. 11953/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specifically address the appealed judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11953/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds failed to specifically critique the appealed judgment's reasoning. The appellant's arguments merely repeated the lower court's facts regarding the subjective element of the crime without engaging with the specific legal arguments used by the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal ignored the formal decision it sought to challenge, resulting in dismissal and an order to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 581 e 591 cod. proc. pen.; The grounds of a cassation appeal must specifically address the legal and factual reasons supporting the challenged decision; generic or partial repetition of the lower court's reasoning renders the appeal inadmissible as it fails to provide the specific argumentation required for cassation review.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility specific grounds requirement subjective element of crime procedural costs order failure to critique reasoning prove fabbricate risarcimento per atto illecito condotta colpevole

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FABIO nato a MAZARA DEL VALLO il 04/02/1994 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Russo Fabio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala il 12 dicembre 2018 in relazione al reato di cui all'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 commesso in Marsala il 3 novembre 2015.

Considerato che il motivo del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Considerato che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si confronta solo genericamente o parzialmente con la motivazione del provvedimento impugnato, che alle pagg.2-4 esamina specificamente la doglianza inerente all'elemento soggettivo del reato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 DEPOSITATO IN CA