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Ordinanza — n. 11948/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merit issues and speculative evidence readings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11948/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that evidence regarding alcohol absorption was speculative and that the non-prosecution cause was wrongly denied. The court rejected these claims, ruling that assessing alcohol absorption requires conjectural reasoning and that determining the applicability of the non-prosecution cause is a matter of substantive merit reserved for the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The court must reject appeals challenging the assessment of alcohol absorption as speculative and dismiss those contesting the application of the non-prosecution cause as inadmissible due to their substantive nature.

Parole chiave

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alcohol absorption assessment non-prosecution cause merit cassation inadmissibility speculative evidence reading substantive merit review controllo della commisurazione della pena delitto lesione del menisco

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
è inammissibile in quanto le ponderazioni sull'esistenza dei presupposti essenziali per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.
Art. 186, comma 2 lett. c), e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285
Art. 366 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
è inammissibile in quanto le ponderazioni sull'esistenza dei presupposti essenziali per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659001
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENTO JOSEPH nato a VAPRIO D'ADDA il 08/05/1986 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Mento Joseph ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata, con riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Messina il 8 gennaio 2020 in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2 lett. c), e 2-sexies, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Messina il 20 novembre 2016. Considerato che i primi tre motivi di ricorso, che contestano la prova del superamento dal valore-soglia al momento della guida, atteso che gli accertamenti erano stati eseguiti a distanza di 26 e di 36 minuti dal fermo, tende ad una inammissibile lettura delle risultanze istruttorie ed è manifestamento infondato in quanto basato su considerazioni congetturali circa tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche. Considerato che il quarto motivo di ricorso (rubricato come n.5), che contesta il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen.

è inammissibile in quanto le ponderazioni sull'esistenza dei presupposti essenziali per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. sono caratterizzate da un'intrinseca ed insuperabile natura di merito; e come tali sono proprie del giudizio di merito e quindi destinate ad essere proposte per essere poi valutate solo in tale sede (Sez.U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659001), come congruamente fatto dalla Corte di Appello a pag.3 della sentenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il lonsigliere estensore Il Presidente g nia Serrao Emanuele Di Salvo DEPOSITATO IN CAI' LERIA 3 1 M