Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new arguments and manifestly unfounded license revocation claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Leon Zambrano Javier Ivan inadmissible. The appellant challenged a conviction for a traffic offense, arguing against the legality of blood draws without consent and contesting the sentencing measures. The court rejected these claims, noting that the first argument was repetitive of prior jurisprudence while the second lacked new grounds regarding the court's reasoning on the offense's value and lack of favorable prognosis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 186, comma 2-bis, cod. strada: An appeal is inadmissible if it reiterates arguments already examined by the appellate court without presenting new grounds or if the challenged decision is manifestly unfounded based on statutory provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEON ZAMBRANO JAVIER IVAN nato il 15/04/1988 avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Leon Zannbrano Javier Ivan ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Savona il 14 ottobre 2016 in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2 lett.
c) e 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Albenga il 12 giugno 2014 (tasso rilevato pari a g/I 1,75). Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la legittimità del prelievo ematico in assenza del consenso dell'interessato, risulta reiterativa di analoga censura già esaminata e risolta negativamente dal giudice di appello in linea con l'orientamento interpretativo della Corte di legittimità (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047). Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il trattamento sanzionatorio (misura della pena, diniego attenuanti generiche, omessa sospensione condizionale), è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione offerta dalla corte territoriale in merito al disvalore del fatto e in merito all'assenza di prognosi favorevole (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto, Rv. 26013601;
Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, Miranda, Rv.24618401; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, Stimolo, Rv.24625001; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv.19522501). Considerato che il terzo motivo, che contesta i presupposti per la revoca della patente, è manifestamente infondato in relazione al disposto dell'art.186, comma 2-bis, cod. strada. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 iglier estensore Il Presidente geni Serrao Emanuele, Di Salvo DEPOS:TATO IN C