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Ordinanza — n. 11946/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lacking motivation comparison and merit issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11946/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of a conviction regarding road offenses, arguing against the denial of non-prosecution and the application of aggravating circumstances. The court rejected these claims because the first ground involved a substantive merit issue reserved for the appellate court, while the second and third grounds failed to properly compare the lower court's reasoning with the appellant's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 186 cod. strada: Appeals challenging substantive merit assessments or lacking a direct comparison with the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit issues motivation comparison non-prosecution cause aggravating circumstances sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
è inammissibile in quanto le ponderazioni sull'esistenza dei presupposti essenziali per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.
Art. 186, comma 2-bis cod. strada
d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285
art. 131 bis cod. pen
è inammissibile in quanto le ponderazioni sull'esistenza dei presupposti essenziali per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
sono caratterizzate da un'intrinseca ed insuperabile natura di merito; e come tali sono proprie del giudizio di merito e quindi destinate ad essere proposte per essere poi valutate solo in tale sede (Sez.U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ALESSIA nato a CAVA DE TIRRENI il 15/05/1989 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Esposito Alessia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata, con riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno il 15 dicembre 2020 in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Salerno il 15 maggio 2016. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen. è inammissibile in quanto le ponderazioni sull'esistenza dei presupposti essenziali per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. sono caratterizzate da un'intrinseca ed insuperabile natura di merito; e come tali sono proprie del giudizio di merito e quindi destinate ad essere proposte per essere poi valutate solo in tale sede (Sez.U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659001), come congruamente fatto dalla Corte di Appello.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art.186 comma 2-bis cod. strada, è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione svolta dalla corte territoriale a pag.4 (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019 , Tripani, Rv. 277620). Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta il trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione offerta dalla corte territoriale in merito al disvalore del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 , J4Cnsigliee estensore Il Presidente Eugrfl Serrao Emarillele D) DEPOSITATO IN CA ELLERIA ogg