Ordinanza — n. 11944/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 24/5/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna applicava a Iblabib Zacaria - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di dieci mesi di reclusione e 1.200 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11944/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, che non avrebbe riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., pur ricorrendone i presupposti.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACARIA IBLABIB nato il 11/01/1993 avverso la sentenza del 24/05/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; _ udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI; •
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24/5/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna applicava a Iblabib Zacaria - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di dieci mesi di reclusione e 1.200 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, che non avrebbe riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., pur ricorrendone i presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità della citata circostanza attenuante, esplicitamente esclusa dall'accordo sanzionatorio raggiunto e ratificato con la sentenza.
4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 liere es