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Ordinanza — n. 11942/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug possession conviction for lack of structural motivation flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11942/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Piscopo inadmissible, rejecting his claims regarding criminal responsibility and the confiscation of funds. The court found the lower court's reasoning structurally coherent and based on undisputed facts, such as the joint flight and the location of the drugs. Consequently, the appeal was rejected without a new factual review, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, Art. 616 cod. proc. pen.; The Supreme Court reviews only the structural coherence of a decision's motivation, precluding a re-evaluation of factual elements or the adoption of new parameters to achieve a more favorable outcome for the appellant.

Parole chiave

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structural motivation flaws drug possession conspiracy confiscation of proceeds inadmissible appeal procedural costs confisca di valori patrimoniali atto sessuale con un detenuto bene sequestrato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella
265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCOPO PASQUALE nato a MASSA DI SOMMA il 17/05/1995 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3/6/2021, la Corte di appello di Campobasso confermava la pronuncia emessa il 28/1/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale Pasquale Piscopo era stato giudicato colpevole del delitto di concorso in detenzione di eroina e condannato alla pena di due anni di reclusione e 6.000 euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, la cui motivazione sarebbe viziata in punto di responsabilità e di accordo criminoso, e non terrebbe conto delle dichiarazioni rese dallo stesso Piscopo. Si contesta, infine, la confisca del denaro rinvenuto, che non avrebbe alcun legame con il reato ipotizzato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.

4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che:

a) inseguita dagli operanti, la vettura con a bordo Piscopo e "l'estraneo" - ossia il complice - si era data alla fuga, non ostacolata dal ricorrente, seduto al lato passeggero;

b) trovandosi infine in un vicolo cieco, entrambi i soggetti erano scesi precipitosamente dal mezzo, ed avevano proseguito la fuga a piedi, fino a buttarsi in una scarpata;

c) in quest'ultima fase, peraltro, i due si erano inizialmente mossi insieme, salvo poi dividersi, tanto che soltanto il Piscopo era stato arrestato, mentre l'altro era rimasto ignoto. Con piena evidenza del concorso nella detenzione dello stupefacente, peraltro rinvenuto occultato nel bracciolo tra i due sedili anteriori, quindi nella piena disponibilità di entrambi i soggetti.

5. Con riguardo, poi, alla confisca del denaro, la Corte di appello ne ha individuato il collegamento diretto con la detenzione della sostanza, ancora, con argomento logico ed incensurabile. Il ricorrente - disoccupato - era stato trovato in possesso di ottocento euro in contati, in banconote da 50 e 100 euro. Di questi denari, peraltro, lo stesso non aveva allegato - né tantomeno provato - alcuna specifica provenienza lecita, così da non riuscire a fornire alcuna plausibile ipotesi alternativa. Quel che rende il relativo motivo di gravame del tutto generico, come tale inammissibile, e, pertanto, fondata la confisca, perché su somma certamente profitto del reato di cessione, cui era finalizzata la detenzione della sostanza.

6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 Itq iere esten Il Presidente Giulio Sarno