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Ordinanza — n. 11940/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of non-punishment grounds and agreement on penalty under Art. 599-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11940/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived the grounds for non-punishment and agreed to the penalty in the appellate court. The appellant's current complaint regarding the lack of specific reasoning for non-punishment was deemed generic and implicitly abandoned after the initial agreement. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: When parties agree on the acceptance of appeal grounds resulting in a new penalty determination, the cassation appeal against such a sentence is inadmissible without formalities.

Parole chiave

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inadmissible appeal waiver of grounds agreement on penalty Art. 599-bis non-punishment cause procedural waiver Cassation inadmissibility difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza dell'8/7/2021, la Corte di appello di Torino, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena inflitta a Matteo Morabito con la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale a data 29/5/2019.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., oltre che in ordine alla pena.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza dell'8/7/2021, la Corte di appello di Torino, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena inflitta a Matteo Morabito con la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale a data 29/5/2019.
art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., oltre che in ordine alla pena.
art. 625-bis cod. proc. pen
pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORABITO MATTEO nato a TORINO il 20/04/1992 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'8/7/2021, la Corte di appello di Torino, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena inflitta a Matteo Morabito con la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale a data 29/5/2019.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., oltre che in ordine alla pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.

3. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I. 23 giugno 2017, n. 103), la corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.

4. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis qui in esame. Con implicita rinuncia, quindi, alla duplice doglianza sollevata in questa sede, peraltro dal carattere del tutto generico e - quanto all'art. 129 cod. proc. pen. - priva anche di ogni riferimento all'ipotesi, tra quelle indicate nella stessa norma, che ricorrerebbe nel caso in esame.

5. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec