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Ordinanza — n. 11937/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11937/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11937/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 14/9/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava (tra gli altri) a Saul Falconetti - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di due anni, quattro mesi di reclusione e quattromila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11937/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ai sensi del comma 4 e non del comma 5 dell'art. 73 citato.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti arresto dipendenza da sostanze stupefacenti sanzioni penali traffico qualificato di stupefacenti riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 14/9/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava (tra gli altri) a Saul Falconetti - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCONETTI SAUL nato a TORINO il 20/03/1978 avverso la sentenza del 14/09/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/9/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava (tra gli altri) a Saul Falconetti - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di due anni, quattro mesi di reclusione e quattromila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ai sensi del comma 4 e non del comma 5 dell'art. 73 citato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.

3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, attese le circostanze del caso concreto.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il Cons4re estensor,