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Ordinanza — n. 11934/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against reduced sentence due to lack of logical flaws in appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11934/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances was logically sound and well-motivated. The defendant argued the lower court failed to consider mitigating factors, but the court noted the presence of aggravating elements such as prior convictions, the severity of the drug possession charge, and the fact that the offense occurred while the defendant was under personal surveillance. Consequently, the court found no logical inconsistencies or deficiencies in the reasoning to warrant intervention.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellate court's reasoning is logical and congruent with the facts, and the appellant has not acted negligently in failing to identify specific grounds for inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal mitigating circumstances drug possession appellate reasoning procedural costs Cassa delle ammende logical flaws declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte di merito, che aveva rigettato l'istanza di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche con motivazione viziata, che non darebbe alcun conto degli elementi in fatto rappresentati e documentati dalla difesa.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di merito, che aveva rigettato l'istanza di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche con motivazione viziata, che non darebbe alcun conto degli elementi in fatto rappresentati e documentati dalla difesa.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YING YANGWEI nato il 26/06/1981 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/7/2021, la Corte di appello di Roma riduceva la pena inflitta a Ying Yangwei con la pronuncia emessa dal locale Tribunale il 31/3/2021, con riguardo al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di merito, che aveva rigettato l'istanza di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche con motivazione viziata, che non darebbe alcun conto degli elementi in fatto rappresentati e documentati dalla difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato; gli argomenti spesi dal Giudice di appello per negare le attenuanti in esame, infatti, appaiono logici e congrui e, come tali, immeritevoli di censura.

4. La sentenza, in particolare, ha sottolineato, da un lato, la mancanza di elementi positivamente valutabili (comprese le dichiarazioni ammissive, rese nell'interrogatorio di convalida a seguito di arresto in flagranza), e, dall'altro, la presenza di elementi ostativi, quali i precedenti specifici (uno dei quali sanzionato severamente), la gravità del fatto qui contestato (detenzione di 1,1 chili di sostanza del tipo shaboo) e la circostanza che questo fosse stato commesso quando l'imputato era sottoposto a misura cautelare personale (divieto di dimora) per altro reato.

5. Una motivazione rigorosa e solida, dunque, a fronte della quale non si scorgono affatto quei profili di illogicità o carenza che il ricorso - invero genericamente - contesta in questa sede; con la conseguente dichiarazione di inammissibilità dello stesso.

6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 Il liere este ore . Il Presidente .5--"---- Giulio Sarno DEPOSITATO I