Cassation appeal dismissed for inadmissibility; criminal defendant failed to prove criminal intent program under Art. 81 CP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the claim regarding the continuity of crimes. The defendant argued that the conviction should be linked to prior judgments, but the appellate court found he merely lived off illicit profits without a criminal program. Consequently, the court ruled the appeal unfounded and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to demonstrate a criminal program, merely living off illicit profits without a structured intent to commit crimes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABRUZZO BENARDO nato a PALERMO il 14/01/1970 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/5/2021, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 1°/7/2019 dal locale Tribunale, con la quale Bernardo Labruzzo era stato giudicato colpevole dei reati di cui agli artt. 648 cod. pen, 171- ter, I. 22 aprile 1941, n. 633, e condannato alla pena di un anno, sei mesi di reclusione e 1.400 euro di multa.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione che, con argomento viziato, avrebbe escluso il vincolo della continuazione tra i reati in esame e quelli di cui alla sentenza n. 661/2010, emessa dal Tribunale di Palermo 1'11/2/2010, irrevocabile il 6/3/2012, pur ricorrendone i presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato; la Corte di appello, pronunciandosi sulla stessa questione qui riproposta, l'ha infatti rigettata con solido argomento, fondato su oggettivi riscontri e privo di illogicità manifesta. Come tale, dunque, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha sottolineato che l'esame della pronuncia n. 661/2010 e del certificato del casellario giudiziale evidenziavano la scelta di vita compiuta dal Labruzzo, consistente nella vendita di prodotti musicali ed audiovisivi di provenienza illecita, a far tempo dal 1992; il ricorrente, infatti, risultava essere autore di molteplici condotte come quella in oggetto, commesse a più riprese negli anni nonostante le varie condanne intervenute.
In forza di questi elementi, la Corte di merito ha quindi concluso che l'imputato non aveva elaborato affatto un programma criminoso (del quale, peraltro, non risultava offerto alcun effettivo indizio, se non titolo e tempo del fatto), ma - diversamente - aveva deciso di vivere con i proventi degli stessi reati, ai quali l'istituto di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. era, dunque, del tutto estraneo.
4. Il ricorso, pertanto, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 sigliere estensore Il Presidente o Mengo Giulio Sarno IN CA